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Cancellazione protesti – Cambiali pagate oltre 12 mesi e assegni

Per la cancellazione di protesti levati su assegni, sia bancari che postali, o cambiali pagate oltre i dodici mesi dalla levata del protesto, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale di residenza, con apposito decreto. (Legge n. 235/2000, art. 2 e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni, art. 17).
Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione (art. 17 c. 1 Legge n. 108/1996).
Per l’ottenimento del decreto di riabilitazione deve essere presentata apposita domanda al Tribunale di residenza, corredata dai documenti giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, l’interessato può rivolgere istanza di pubblicazione del decreto di riabilitazione con conseguente cancellazione alla Camera di commercio del luogo di levata del protesto. La domanda deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 e il diritto di segreteria è fissato nella misura di € 8,00 per ciascun protesto del quale viene richiesta la cancellazione.
Per quanto riguarda i protesti su assegni postali levati dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano le istanze di cancellazione, corredate della riabilitazione del Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di commercio competenti per territorio, Roma e/o Milano.
Tempo di evasione: 60 giorni

Costo: € 450,00

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