- Gli spostamenti potranno avvenire solo motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
- La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli
- La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista dall’articolo 650 del codice penale (pena prevista arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica)
Fonte Casertace